Si forniscono chiarimenti in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, all’articolo 1, comma 1, lettera c) che dispone “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
Si forniscono chiarimenti in merito:
- Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura della scuola (di ogni ordine e grado).
- È necessario certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, la riammissione a scuola dovrà avvenire, appunto, dietro presentazione del certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti, dove la certificazione di riammissione scolastica è stata abolita da anni.
- E’ necessario certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di entrata in vigore del DPCM, cioè dal 25 febbraio 2020, per più di cinque giorni. Nel caso di malattia iniziata nel periodo precedente il 25 febbraio, per il rientro a scuola continuano a valere le regole regionali precedenti, per le quali non è richiesta la certificazione medica.
- La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
- Il certificato medico è stato reintrodotto transitoriamente – solo fino al 15 marzo 2020. Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale.